Tratto da: Corrispondenza Romana
L’iniquo Testo unico Zan sulla cosiddetta omofobia è stato approvato il 4 novembre alla Camera dei Deputati con 254 sì, 193 no e 1 astenuto. Gli esponenti di Fratelli d’Italia si sono alzati in piedi con un bavaglio mentre i deputati della Lega hanno esposto cartelli con la scritta “Libertà” durante le dichiarazioni di voto. Nel testo originario sono stati inseriti alcuni emendamenti. Vogliamo qui soffermarci su due. Il primo riguarda l’estensione delle sanzioni previste dagli artt. 604 bis e ter a quelle condotte violente o discriminatorie perpetrate per motivi legati alla disabilità. È stato un escamotage furbo. In tal modo nel percepito collettivo il risultato sarà il seguente: chi criticherà il Ddl Zan non starà dalla parte delle persone disabili. Si sono dunque usati i disabili come scudi umani per difendere il contenuto del Testo unico. La disabilità è solo un peloso pretesto per blindare ancor di più questo testo normativo.
Si aggiunge però una seconda critica a questa scelta di inserire anche la disabilità tra i motivi discriminatori e questa critica riguarda non solo il Ddl Zan, ma anche gli artt. 604 bis e ter e la legge Mancino. In riferimento a queste ultime tre normative, esse approntano particolari tutele penali ad alcune categorie sociali individuate secondo il criterio della etnia, della razza, della nazione e della religione. Per tutelare efficacemente l’immigrato, la persona di colore, lo straniero, l’islamico, etc, – nonché ora la persona omosessuale, transessuale e il disabile – sarebbe sufficiente applicare la normativa ordinaria, senza la necessità di ricorrere ad una legislazione penale speciale. Il Codice penale con le sue aggravanti può rispondere benissimo a qualsiasi esigenza di tutela per atti violenti o discriminatori a danno di questi soggetti. Inoltre includere alcuni soggetti e non altri alla fine appare sempre ingiustificato e, per paradosso, discriminatorio a danno di altre categorie di persone socialmente fragili: perché la persona di colore e quella omosessuale sì e non la persona anziana o il disoccupato?
Potrebbe avere una sua ragion d’essere una legislazione penale speciale laddove ci fosse un’emergenza sociale particolare, ossia un numero elevato di atti delittuosi e commessi con costanza nel tempo a danno dell’immigrato, della persona di colore, etc., nonché dell’omosessuale, del transessuale e del disabile. Ma così non è: per le persone omosessuali e transessuali si vadano a leggere i report annuali dell’Osservatorio della Polizia di Stato per la sicurezza contro gli atti discriminatori che indicano come in poche decine gli atti discriminatori. C’è però una eccezione e riguarda proprio la religione cattolica dove esiste una vera e propria emergenza cristianofobia: sono centinaia all’anno gli atti di danneggiamento, i furti e le devastazioni compiute all’interno delle chiese cattoliche e sono frequentissimi gli atti di discriminazioni che i cattolici, a motivo delle loro idee, subiscono quotidianamente sui luoghi di lavoro, nei media, nella scuola, etc. Dunque, ad eccezione dei fedeli cattolici, l’art. 604 bis e ter e la legge Mancino non avrebbero ragion d’essere.
Passiamo ad un secondo emendamento che ha modificato il testo originale del Ddl Zan. All’art. 3 è stata aggiunta questa sezione: «Ai sensi della presente legge, restano salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Questo emendamento, chiamato “salva idee”, non muta in nulla la sostanza liberticida del Ddl Zan. Infatti un giudice, in ossequio a questo nuovo emendamento, potrebbe tranquillamente qualificare come atti discriminatori l’affermazione che «l’omosessualità è contro natura», la citazione della Bibbia secondo cui l’omosessualità rappresenta una «grave depravazione» (Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; 1 Cor 6,9-10; 1 Tm 1,10), o la citazione del Catechismo della Chiesa Cattolica secondo cui gli atti compiuti dagli omosessuali sono «intrinsecamente disordinati» o «contrari alla legge naturale» (2357).
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Discriminerà anche chi si dichiarerà contrario alle nozze gay, alle adozioni gay, all’utero in affitto per coppie gay, alle lezioni LGBT nelle scuole, chi penserà che il sesso sia binario e non ci siano altri “generi” e che un bambino per crescere sano deve avere un papà e una mamma. Discriminerà chi non assumerà una baby sitter o un’insegnante in scuola cattolica perché lesbica; chi escluderà un candidato al sacerdozio perché omosessuale; chi non permetterà che un transessuale entri negli spogliatoi femminili; chi vieterà ad un atleta trans di partecipare a competizioni femminili; chi, come pasticcere, si rifiuterà di preparare una torta per una unione civile; chi, come albergatore o privato cittadino, non affitterà una camera ad una coppia omosessuale. L’emendamento “salva idee” è dunque solo una foglia di fico che non riesce a nascondere la grave iniquità di questa proposta di legge. (Tommaso Scandroglio)