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La legge sul diritto d’autore impropriamente conosciuta come “copyright” consente di proteggere dal plagio diverse categorie di opere creative, in particolare le opere letterarie, musicali, cinematografiche, i disegni, le fotografie ed i programmi per computer. Ciò che si protegge non è l’idea in sé di fornire un certo servizio o di realizzare una certa opera ma il modo in cui essa si esprime, la sua forma di attuazione tangibile.
Il titolare dei diritti
Titolare dei diritti sull’opera dell’ingegno è solitamente il creatore, ossia l’autore o il coautore, ma nel caso di opera realizzata in adempimento di un contratto di lavoro subordinato o su commissione l’autore è titolare dei soli diritti morali mentre i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro. Il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera è inalienabile, irrinunciabile ed imprescrittibile. I diritti di utilizzazione economica sono, invece, trasferibili ed in virtù dell’art. 25 l.a., durano per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte.
L’acquisto del diritto
Il diritto d’autore si acquista originariamente per il solo fatto della creazione dell’opera senza che sia necessario alcun tipo di adempimento amministrativo, sia esso il deposito o la registrazione come avviene invece in materia di brevetti e marchi. Tuttavia depositare un’opera presso gli uffici competenti presenta l’indubbio vantaggio di fornire all’autore prova certa della paternità e della data di creazione di un determinato lavoro. Inoltre il deposito alla SIAE è indispensabile in certi casi per potere esercitare i diritti connessi.
Diritti esclusivi dell’autore
Un autore acquista sulla propria opera il diritto esclusivo di riproduzione, di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di noleggio, di prestito, di elaborazione e trasformazione, che può eventualmente cedere, in tutto o in parte, ad altri facendosi ricompensare per questo. In Italia si possono effettuare diversi tipi di deposito dell’opera a seconda della natura della stessa. In linea di massima si distingue il deposito di opera inedita che si effettua, prima della pubblicazione dell’opera alla SIAE sezione opere inedite e quello di opera pubblicata che invece si effettua presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presso la SIAE si trova anche il Registro pubblico del software.
Normativa: Legge 22.04.1941 n. 633 Convenzione di Berna